Cassation appeal dismissed for generic grounds; penalty graduation deemed adequate despite base error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the first-instance court's penalty graduation was flawed due to an error in determining the base sentence. The court rejected this claim as generic because it failed to address the specific reasoning of the lower court, which found the final eight-month sentence appropriate considering mitigating factors and the defendant's criminal personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal based on alleged motivational defects in penalty graduation is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically refute the ratio decidendi of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARNESI JHONNY nato a CECINA il 05/06/1976 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado inflitta a Farnesi Jhonny per il delitto di tentato furto in abitazione, aggravato anche dalla violenza sulle cose e dalla recidiva ex art. 99, comma 4, contestata e ritenuta a suo carico; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, proteso a censurare sotto il profilo del vizio motivazionale l'operata graduazione della pena, è generico, perché non attinge la ratio decidendi della statuizione impugnata: ovvero che, pur dato atto dell'errore commesso dal primo giudice nell'individuare la pena-base, quella in concreto individuata come tale doveva essere ritenuta, comunque, congrua, avuto riguardo alle modalità della condotta e alla personalità criminale dell'autore del fatto, di modo che la pena finale irrogata, pari a mesi otto di reclusione, così come determinata per effetto della triplice riduzione delle attenuanti generiche, del vizio parziale di mente e del tentativo, doveva, comunque, ritenersi adeguata al fatto commesso, tanto più che un diverso e più corretto iter commisurativo della stessa avrebbe portato ad un risultato deteriore per l'imputato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci