Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32555/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32555/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32555/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI ALESSIA nato a NAPOLI il 13/05/1972 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAP:1U° aso aiiFEi udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Anselmi Alessia, imputata dei delitti di cui agli artt. 642 e 497-bis cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di omessa pronuncia in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena invocata con i motivi di appello cui non aveva rinunciato; - rilevato che nella proposta di concordato in appello a firma del difensore dell'imputata (Avvocato Massimo Doda), depositata in udienza in data 18 novembre 2020, e nel verbale di udienza in pari data non si fa alcun riferimento alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; - che il ricorso è, pertanto, inammissibile; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32555/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Anselmi Alessia, imputata dei delitti di cui agli artt. 642 e 497-bis cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di omessa pronuncia in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena invocata con i motivi di appello cui non aveva rinunciato; - rilevato che nella proposta di concordato in appello a firma del difensore dell'imputata (Avvocato Massimo Doda), depositata in udienza in data 18 novembre 2020, e nel verbale di udienza in pari data non si fa alcun riferimento alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; - che il ricorso è, pertanto, inammissibile; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa uso di un documento falso truffa in materia di credito reato economico falsificazione di monete conseguimento fraudolento di una prestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Anselmi Alessia, imputata dei delitti di cui agli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI ALESSIA nato a NAPOLI il 13/05/1972 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAP:1U° aso aiiFEi udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Anselmi Alessia, imputata dei delitti di cui agli artt. 642 e 497-bis cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di omessa pronuncia in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena invocata con i motivi di appello cui non aveva rinunciato; - rilevato che nella proposta di concordato in appello a firma del difensore dell'imputata (Avvocato Massimo Doda), depositata in udienza in data 18 novembre 2020, e nel verbale di udienza in pari data non si fa alcun riferimento alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; - che il ricorso è, pertanto, inammissibile; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis