Ordinanza — n. 32555/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI ALESSIA nato a NAPOLI il 13/05/1972 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAP:1U° aso aiiFEi udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Anselmi Alessia, imputata dei delitti di cui agli artt. 642 e 497-bis cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di omessa pronuncia in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena invocata con i motivi di appello cui non aveva rinunciato; - rilevato che nella proposta di concordato in appello a firma del difensore dell'imputata (Avvocato Massimo Doda), depositata in udienza in data 18 novembre 2020, e nel verbale di udienza in pari data non si fa alcun riferimento alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; - che il ricorso è, pertanto, inammissibile; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32555/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Anselmi Alessia, imputata dei delitti di cui agli artt. 642 e 497-bis cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di omessa pronuncia in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena invocata con i motivi di appello cui non aveva rinunciato; - rilevato che nella proposta di concordato in appello a firma del difensore dell'imputata (Avvocato Massimo Doda), depositata in udienza in data 18 novembre 2020, e nel verbale di udienza in pari data non si fa alcun riferimento alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; - che il ricorso è, pertanto, inammissibile; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI ALESSIA nato a NAPOLI il 13/05/1972 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAP:1U° aso aiiFEi udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Anselmi Alessia, imputata dei delitti di cui agli artt. 642 e 497-bis cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di omessa pronuncia in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena invocata con i motivi di appello cui non aveva rinunciato; - rilevato che nella proposta di concordato in appello a firma del difensore dell'imputata (Avvocato Massimo Doda), depositata in udienza in data 18 novembre 2020, e nel verbale di udienza in pari data non si fa alcun riferimento alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena; - che il ricorso è, pertanto, inammissibile; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis