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Ordinanza — n. 32549/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription of theft in private dwelling aggravated by dexterity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32549/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the crime of theft in a private dwelling, aggravated by dexterity, had not expired by the time of the second instance judgment. The defendant argued that the statute of limitations had passed, but the court calculated that the maximum penalty of ten years combined with generic mitigating factors and a suspension period extended the limitation period until October 2025. Consequently, the court ruled that the offense was not extinguished at the relevant time, upholding the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 624-bis, comma 3, cod. pen.: The statute of limitations for theft in a private dwelling aggravated by dexterity is extended by the suspension period following the application of generic mitigating factors, preventing the extinction of the crime before the second instance judgment if the calculated expiration date falls after that date.

Parole chiave

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statute of limitations theft aggravated dexterity generic mitigating factors suspension period criminal prescription second instance appeal inadmissible appeal furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 3, cod. pen.
pen., ratione temponis vigente, non incidendo sullo stesso la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 157, comma 3, cod.
Art. 624-bis, comma 3, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANETTELLA SARA nato a MESAGNE il 28/11/1992 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Panettella Sara per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 4, cod. pen., commesso in data 1 marzo 2013 in Barletta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di appello;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato; - che, infatti, avuto riguardo al termine massimo di prescrizione stabilito per il delitto contestato e ritenuto a carico dell'imputata - ossia quello di furto in luogo di privata dimora aggravato dalla destrezza - pari ad anni dodici e mesi sei -, in considerazione della pena massima di anni dieci di reclusione ex art. 624-bis, comma 3, cod. pen., ratione temponis vigente, non incidendo sullo stesso la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 157, comma 3, cod. pen., termine cui deve aggiungersi un periodo di sospensione del decorso della prescrizione stessa pari a mesi uno e giorni diciotto (dal 4 dicembre 2019 al 21 gennaio 2020), il reato non era estinto alla data della pronuncia della sentenza di appello, ciò venendosi a determinare soltanto in data il 18 ottobre 2025; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così de