Italian Court dismisses appeal as generic due to lack of specific critique on sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Amoruso Roberto inadmissible because his sole ground of complaint was deemed generic. The appellant challenged the appellate court's reform of his sentence for aggravated theft, arguing against the application of recidivism, but failed to provide a substantive critique of the detailed reasoning provided in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required to justify a review of the sentencing rationale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal must be specific and articulate a concrete critique of the judgment's reasoning; a generic complaint without effective criticism of the extensive motivation provided by the court of first instance renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORUSO ROBERTO nato a TORRE ANNUNZIATA il 07/06/1984 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; •
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Amoruso Roberto per il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e dalla recidiva reiterata specifica, commesso in danno di Barbato Laura il 3 gennaio 2019, limitatamente alla misura irrogatagli; - che ricorre per l'annullamento della menzionata sentenza l'imputato tramite il difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 3, punto 4, della sentenza impugnata, in cui la spregevolezza della condotta tenuta è stata considerata epifenomeno della maggiore capacità a delinquere e della più intensa pericolosità sociale dell'imputato, come maturate a seguito della dimestichezza con il crimine dimostrata dai sei precedenti penali annoverati per reati predatori): motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argonnentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci