Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of reviewable arbitrariness in sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Dritan inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes under Articles 497-bis, 489, and 495 of the Penal Code. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the first ground unreviewable as it involved a discretionary judgment not tainted by arbitrariness or illogical reasoning. Furthermore, the court ruled that detailed justification for the sentence was unnecessary since the imposed penalty closely aligned with the statutory minimums.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 125, comma 3, c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review discretionary sentencing decisions unless they result in manifest arbitrariness or illogical reasoning, and detailed motivation is not required when the sentence does not excessively deviate from statutory minimums.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANUKA DRITAN - ALIAS PIPEROV DIMITAR - C.U.I. 03U004X nato il 27/04/1987 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Manuka Dritan per i delitti di cui agli artt. 497-bis, 489 e 495 cod. pen., commesso in Castiglione del Lago il 5 settembre 2013; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata sul tema dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (cfr., al riguardo, il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla pervicacia nei delitti e alla non spontaneità dell'ammissione degli addebiti), tutti i rilievi al riguardo formulati non sono consentiti in questa sede; - che gli ulteriori rilievi in punto di graduazione della pena sono manifestamente infondati, posto che, avuto riguardo alla misura della pena-base, fissata nel minimo edittale, e all'esiguo aumento stabilito a titolo di continuazione, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensor