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Ordinanza — n. 32533/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32533/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIU DETTI ANNA TERESA nato a TARANTO il 05/10/1967 avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Giudetti Anna Teresa per i delitti di furto aggravato in abitazione e di utilizzazione indebita continuata della carta bancoposta rilasciata ad Accursi Maria Luisa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 62 -bis cod. pen; Ordinanza — n. 32533/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIU DETTI ANNA TERESA nato a TARANTO il 05/10/1967 avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Giudetti Anna Teresa per i delitti di furto aggravato in abitazione e di utilizzazione indebita continuata della carta bancoposta rilasciata ad Accursi Maria Luisa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Parole chiave

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abuso di carte-chèques usurpazione d'identità sequestro di conti bancari titolari di conti bancari informazioni bancarie imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
- che il primo motivo, che contesta, anche sotto l'egida della violazione dell'art. 192 cod.
art. 62 -bis cod. pen
214794); - che il secondo medesimo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIU DETTI ANNA TERESA nato a TARANTO il 05/10/1967 avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Giudetti Anna Teresa per i delitti di furto aggravato in abitazione e di utilizzazione indebita continuata della carta bancoposta rilasciata ad Accursi Maria Luisa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che contesta, anche sotto l'egida della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la completezza e la congruenza rispetto alle emergenze processuali della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata, è affidato a doglianze generiche - in quanto assolutamente indeterminate e, comunque, meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali la ricorrente non si è affatto confrontata - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pag. 4 della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo medesimo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen., non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 5, primo capoverso, della sentenza impugnata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il