Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and abstract grounds lacking specific factual references.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Hajoui Mohssine inadmissible. The appellant argued against the second-instance conviction for aggravated theft, but the court found all cited grounds to be conclusively generic and abstract. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must specify the exact points of the lower judgment under attack; generic or abstract arguments devoid of concrete references to the contested reasoning or evidence render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJOUI MOHSSINE nato il 24/03/1998 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Hajoui Mohssine per quattro fattispecie, consumate e tentate, di furto aggravato anche dalla recidiva qualificata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo, articolato in più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che tutte le censure di ricorso — per illogicità della motivazione, per omesso esame di un punto decisivo della controversia e per errata applicazione delle norme di diritto - sono affette da conclamata genericità, essendo le relative deduzioni affidate ad enunciazioni indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati ovvero le prove che sarebbero state mal interpretate, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, e, quindi, riproducenti la stessa apoditticità che il giudice di appello aveva riscontrato nei motivi di gravame (punto 4.1. della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President