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Ordinanza — n. 32529/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding sentencing and probation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the lack of specific argumentation in both grounds. The appellant challenged a reduced sentence and the denial of probation, but failed to critically engage with the lower court's reasoning on mitigating circumstances and personal reformation. The court ruled that appeals must directly confront the specific facts and legal basis of the decision to be valid.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation by failing to critically engage with the reasoning of the lower court on the facts and law.

Parole chiave

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lack of specific argumentation inadmissible appeal sentencing review probation denial Italian criminal procedure abuso di carte-chèques offesa al credito credito al consumo

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 493-ter cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, in, parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di YanefflOrtiz Luis Alberto, ha rideterminato la pena inflittagli per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen..
Art. 133 cod. pen.
Art. 175 cod. pen.
246184), e, per altro verso, al consolidato approdo interpretativo secondo cui il diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod.
art. 493-ter cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, in, parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di YanefflOrtiz Luis Alberto, ha rideterminato la pena inflittagli per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen..
art. 133 cod. pen
art. 175 cod. pen
246184), e, per altro verso, al consolidato approdo interpretativo secondo cui il diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012
- che il primo motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014
pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv.
Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015
Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv.
Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009
263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep.
Sez. 3, n. 11394 del 24/04/1978
pen., nell'esercizio della discrezionalità attribuita al giudice da tale norma, può basarsi su ogni circostanza di fatto, che implica la valutazione negativa sulla personalità dell'autore ed esclude la presunzione che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 3, n. 11394 del 24/04/1978, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANES ORTIZ LUIS ALBERTO nato il 04/03/1979 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, in, parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di YanefflOrtiz Luis Alberto, ha rideterminato la pena inflittagli per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen.. - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) [cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla gravità del fatto e all'intervenuta latitanza dell'imputato]; manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede giacché afferente ad insindacabili apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; - il secondo motivo di ricorso, in punto di diniego all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena e di quello della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, è parimenti inammissibile per aspecificità, essendo affidato a doglianze che si caratterizzano per l'assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (cfr., in particolare, quanto argomentato circa il difetto di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza e circa l'assoluto disinteresse per il processo, pag. 4 della sentenza impugnata), e, comunque, manifestamente infondate, avuto riguardo, per un verso, al pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136;

Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Rv. 246184), e, per altro verso, al consolidato approdo interpretativo secondo cui il diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., nell'esercizio della discrezionalità attribuita al giudice da tale norma, può basarsi su ogni circostanza di fatto, che implica la valutazione negativa sulla personalità dell'autore ed esclude la presunzione che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 3, n. 11394 del 24/04/1978, Rv. 140018); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere est