Cassation appeal dismissed as sentencing discretion belongs to trial courts under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the sentencing discretion exercised by the Court of Appeal. The appellant argued for a different sentence, but the court noted that sentencing falls within the trial judge's discretion governed by Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that a new evaluation of sentence congruity is not permitted in cassation unless the original decision was arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The determination of sentence is a matter of judicial discretion belonging to the court of first instance, making appeals to the Court of Cassation regarding the congruity of the penalty inadmissible absent arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO DANIELE nato a CIRIE il 28/12/1981 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Caruso Daniele per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn.2 e 7 e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con il corrispondente motivo di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo all'irrogazione della pena in misura prossima al minimo edittale, tenuto conto delle modalità della condotta, del danno arrecato, della pessima biografia criminale dell'imputato, quali indici denotanti la professionalità di questi nella consumazione di azioni predatorie, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata]; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d