Ordinanza — n. 32525/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABOLO LUIGI nato a NAPOLI il 07/06/1966 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Babolo Luigi, riqualificando il fatto di cui al capo a) ai sensi dell'art. 455 cod. pen. e rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato, con conferma nel resto; - che ricorre per la cassazione della menzionata sentenza l'imputato tramite il difensore, articolando due motivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod. pen, art. 453 cod. pen; Ordinanza — n. 32525/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen. e rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato, con conferma nel resto; - che ricorre per la cassazione della menzionata sentenza l'imputato tramite il difensore, articolando due motivi;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABOLO LUIGI nato a NAPOLI il 07/06/1966 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Babolo Luigi, riqualificando il fatto di cui al capo a) ai sensi dell'art. 455 cod. pen. e rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato, con conferma nel resto; - che ricorre per la cassazione della menzionata sentenza l'imputato tramite il difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 5, terz'ultimo capoverso della sentenza impugnata): motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che è jus receptum che la recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse, salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse (Vedi, Sez. 5, n. 2588 del 1974, Rv. 126591-01) (Sez. 2, n. 22966 del 09/03/2021, Rv. 281456); situazioni che non ricorrono nel caso di specie, essendo stati i fatti di cui ai reati meglio descritti ai capi A) e B) commessi nelle stesse date, senza che possa avere concretamente inciso sull'esito dello scrutinio compiuto dal giudice di merito in ordine alla più intensa capacità a delinquere dimostrata dall'imputato e alla sua maggiore pericolosità sociale, l'operata, mera, derubricazione del reato di cui all'art. 453 cod. pen. in quello di cui all'art. 455 cod. pen.; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos