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Ordinanza — n. 32524/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of punishability due to minor offense, citing complex factual assessment requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mancari Domenico inadmissible regarding his claim of non-punishability due to the particular minor nature of the offense. The appellant argued a violation of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the groundless contention that assessing minor offense requires a complex, joint evaluation of all specific case peculiarities. Consequently, the court ruled that while all elements need not be examined, the lower court sufficiently indicated relevant factors like conduct modes and culpability in its decision.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The assessment of particular minor nature requires a complex evaluation of all case peculiarities, including conduct modes and culpability, though only relevant elements need explicit indication.

Parole chiave

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particular minor nature non-punishability defense complex factual assessment Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal risarcimento per atto illecito tentata truffa contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCARI DOMENICO nato a FILADELFIA il 18/11/1944 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di Mancari Domenico per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. in relazione ad un tentato furto di merce (articoli per bricolage e pile alcaline per un valore di Euro 399,47) commesso il 26 maggio 2015; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo; - che il proposto motivo, che contesta il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo della violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 6, primo capoverso, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così