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Ordinanza — n. 32522/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32522/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32522/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Scala Sebastiano e di Zuppardo Stefano per il delitto di tentato furto aggravato in concorso di due tonnellate di materiale ferroso sottratte dalle pertinenze della Stazione Ferroviaria di Avola.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32522/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Le spiegate doglianze, articolate sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge (art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen.) e del vizio motivazione (quanto all'essere il materiale ferroso una res derelicta; quanto al difetto di elemento soggettivo del reato; quanto all'assenza degli elementi costitutivi dell'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da almeno tre persone; quanto alla configurazione del delitto nella forma tentata) sono dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez.

Parole chiave

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tentato furto rapina furto di lieve entità scippo furto aggravato cosa rubata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCALA SEBASTIANO nato a AVOLA il 09/05/1979 ZUPPARDO STEFANO nato a AVOLA il 10/10/1954 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Scala Sebastiano e di Zuppardo Stefano per il delitto di tentato furto aggravato in concorso di due tonnellate di materiale ferroso sottratte dalle pertinenze della Stazione Ferroviaria di Avola.

2. I distinti ricorsi nell'interesse degli imputati sono affidati ad un solo motivo di identico contenuto.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Le spiegate doglianze, articolate sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge (art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen.) e del vizio motivazione (quanto all'essere il materiale ferroso una res derelicta; quanto al difetto di elemento soggettivo del reato; quanto all'assenza degli elementi costitutivi dell'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da almeno tre persone; quanto alla configurazione del delitto nella forma tentata) sono dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). A ciò deve aggiungersi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 21479401). Poiché tutte le deduzioni difensive in esame sono state sviluppate in spregio ai richiamati criteri interpretativi, le stesse non possono essere prese in considerazione in quanto non consentite: ciò tanto più perché la motivazione censurata ha dato conto, con completezza e nei limiti della logica plausibilità, di tutti gli elementi a disposizione, mostrando di averne effettuato una congrua revisione, con gli esiti della quale (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) i ricorrenti non si sono affatto confrontati.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere esten