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Ordinanza — n. 32521/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific critique of lower court's recidivism reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32521/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Aklil Salah-ddine inadmissible due to the generic nature of his single ground of complaint. The appellant argued against the confirmation of recidivism but failed to provide any effective criticism of the detailed reasoning provided by the Court of Appeal of Turin. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirement for specific legal critique mandated by established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack any effective critique of the reasoning provided by the court of first instance or appeal regarding the application of the law.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds inadmissibility recidivism reasoning critique cassation appeal dismissal obligation of argumentation procedural inadmissibility documenti d'identità credibilità dell'identità conversione religiosa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 della Corte di Cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKLIL SALAH DDINE nato il 13/07/1987 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; •

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Aklil Salah-ddine per il delitto di cui agli artt. 477, 482 e 99, comma 2, cod. pen.; - che ricorre per la cassazione della menzionata sentenza l'imputato tramite il difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 1, punto 3.1. della sentenza impugnata]: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i