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Ordinanza — n. 32520/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic mitigating circumstances evaluation is discretionary and not subject to review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32520/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Infantino Salvatore and Todaro Francesca inadmissible regarding their request for generic mitigating circumstances. The appellants argued that the lower court failed to properly grant these circumstances, but the court noted that evaluating the balance between aggravating and mitigating factors is a discretionary act of the trial judge. Since the lower court's reasoning was logical and not arbitrary, the court held that such matters fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: The evaluation of generic mitigating circumstances involves a discretionary judgment of merit that is inadmissible on appeal unless it results in pure arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances discretionary judgment of merit cassation inadmissibility balance of circumstances arbitrariness standard danneggiamento d'impianti elettrici risarcimento per atto illecito furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INFANTINO SALVATORE nato a PALERMO il 30/09/1987 TODARO FRANCESCA nato a L'AQUILA il 14/09/1988 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Infantino Salvatore e di Todaro Francesca per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., commesso in danno dell'ENEL, limitatamente alla posizione di Todaro Francesca e quanto al solo trattamento sanzionatorio, con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, il proposto motivo in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); - che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (cfr. pag. 1, penultimo capoverso, della parte motiva della sentenza impugnata) tutti i rilievi al riguardo formulati sono non consentiti in questa sede; - rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P