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Ordinanza — n. 32519/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grievances and failure to cite specific statutory provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32519/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to generic grievances and a failure to cite specific statutory provisions. The appellant argued for a re-evaluation of responsibility and denial of mitigating circumstances, but the court found these arguments repetitive and unsupported by critical engagement with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must cite specific legal violations and vices of reasoning; generic grievances or mere requests for re-evaluation of evidence without pointing to specific errors render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances failure to cite law re-evaluation of evidence mitigating circumstances Corte di Cassazione procedural costs danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALBANO SALVATORE nato a PALERMO il 14/04/1972 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di Montalbano Salvatore, riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. commesso in danno dell'ENEL; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi, con i quali ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dichiarazione di sua responsabilità, nonché di diniego delle circostanze attenuanti generiche;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo è affidato a doglianze generiche, in quanto reiterative delle stesse censure (già stigmatizzate come «ai limiti dell'inammissibilità») articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alla pag. 2, primi tre capoversi della sentenza impugnata; - che le deduzioni di cui al secondo motivo, oltre che generiche, sono parimenti manifestamente infondate e non consentite in questa sede, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 2, penultimo capoverso della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore I