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Ordinanza — n. 32517/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing proportionality rather than statutory illegality under Article 448.2-bis. The appeal is inadmissible because it attacks the balance of circumstances rather than the legality of the penalty. The court ruled the appeal inadmissible because it challenges sentencing proportionality rather than statutory illegality under Article 448.2-bis. The appeal is inadmissible because it attacks the balance of circumstances rather than the legality of the penalty. The court ruled the appeal inadmissible because it challenges sentencing proportionality rather than statutory illegality under Article 448.2-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32517/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by the defendant against the first-instance judgment inadmissible and ordered the payment of court costs. The defendant argued that the sentence imposed for fraudulent bankruptcy was disproportionate, but the court held that such arguments do not constitute a challenge to the legality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected because it addresses the balance of circumstances rather than the statutory limits of the punishment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges the proportionality of the sentence based on the balance of circumstances rather than alleging the penalty exceeds statutory limits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing proportionality statutory limits penalty balance of circumstances fraudulent bankruptcy sanzioni pecuniarie pena accessoria pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 133, cod. pen.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, Art. 216, ultimo comma
Art. 37, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019
pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.
Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci
Corte cost. n. 222 del 2018
28910 del 28/02/2019, Suraci, non dà luogo ad una pena illegale, trattandosi di pena comunque ricompresa nei limiti edittali risultanti dalla sentenza Corte cost. n. 222 del 2018 (Sez.
Sez. 5, n. 37201 del 11/07/2019
222 del 2018 (Sez. 5, n. 37201 del 11/07/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: PISCOPO FRANCO nato a MILANO il 05/06/1946 avverso la sentenza del 14/10/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'ad. 444 cod. proc. pen., sono state applicate a Piscopo Franco per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta impropria (capi 1 e 2), meglio descritti in imputazione, la pena principale, così come concordata con la Pubblica Accusa, e le pene accessorie fallimentari nella durata corrispondente a quella della pena principale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con due motivi; - che, quanto al primo motivo, va ribadito che è inammissibile ai sensi dell'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'ad. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che, in tema di reati fallimentari, la commisurazione delle pene accessorie previste dall'ad. 216, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, operata dal giudice del merito ai sensi dell'ad 37 cod. pen., anziché ai sensi dell'ad. 133 cod. pen., come ritenuto da Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, non dà luogo ad una pena illegale, trattandosi di pena comunque ricompresa nei limiti edittali risultanti dalla sentenza Corte cost. n. 222 del 2018 (Sez. 5, n. 37201 del 11/07/2019, Rv. 276852); - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos