Cassation appeal dismissed for generic complaints regarding evidence evaluation and lack of motivation in criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for theft based on generic complaints about the evaluation of evidence and the lack of motivation. The court rejected these arguments as merely reproducing criticisms already properly addressed by the trial judges without substantive legal merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 533 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the evaluation of evidence or the lack of motivation are inadmissible if they merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLUCCI STEFANO nato a FANO il 06/08/1975 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Bartolucci Stefano per il delitto di cui all' art. 612, commi 1 e 2, cod. pen. commesso in danno di Lopez Rivera Leonardo; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore, a due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che entrambi i proposti motivi, con i quali si censura, anche sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove (in particolare delle dichiarazioni della parte offesa e di quelle del teste Lopez Rivera Jorge) e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pag. 3 della sentenza impugnata), e dissimula mere censure in fatto, peraltro protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, Rv. 278237); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre