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Ordinanza — n. 32514/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating lower court arguments without new elements or critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32514/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Galia's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Galia argued that the Second Instance Court's reasoning was contradictory regarding his alleged inability to cut a fence while stealing 700 kg of lemons. The court rejected this claim because the arguments merely repeated his appeal grounds without presenting novel evidence or demonstrating a logical flaw in the lower court's assessment of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates appeal arguments without new elements or critical analysis, failing to demonstrate a specific logical rupture in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative arguments contradictory reasoning theft aggravated logical rupture requirement furto di lieve entità imputazione di furto danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.
- che il motivo di ricorso, sia nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, nn.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIA VINCENZO nato a MARSALA il 25/08/1963 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di Galia Vincenzo per il delitto di furto pluriaggravato di limoni, distaccati dagli alberi piantati in un fondo facilmente accessibile di proprietà di Mannino Antonino; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, sia nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., sia nella parte in cui deduce il vizio di motivazione da contraddittorietà rispetto alle emergenze processuali, è inammissibile, perché meramente reiterativo di ragioni di doglianza articolate con i motivi di appello, quivi riproposte senza alcun elemento di novità, e perché privo di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione complessivamente considerata (cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata); - che, in particolare, laddove adduce l'inverosimiglianza della tesi secondo la quale il taglio della recinzione fosse opera dell'imputato, posto che egli non avrebbe potuto contemporaneamente impossessarsi di ben 700 kg di limoni, agita argomenti che si appuntano, invero, soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata, che ha dato, invece, congruamente conto di come sussistessero in fatto i presupposti di entrambe le aggravanti contestate e ritenute (sotto il profilo dell'essere stati i frutti strappati dalla pianta, così danneggiandola, e della inidoneità della recinzione presente sul fondo ad impedire un agevole ingresso in esso); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore I