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Ordinanza — n. 32511/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; facts of forced car door and steering wheel clearly established in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32511/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the appellate court's refusal to exclude the aggravating circumstance of violence against property, arguing insufficient reasoning regarding the forced entry. The court rejected this claim because the lower courts explicitly detailed how a large screwdriver was used to force the driver's side door and steering wheel cover, rendering the appeal's arguments conclusively generic.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are conclusively generic, as when the lower court's detailed factual findings regarding the specific means of forced entry negate any claim of incomplete or incongruous reasoning.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility violence against property forced entry vehicle cassation appeal rejection sufficient motivation requirement furto di lieve entità altri reati indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLI ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 21/03/1994 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di Cirulli Antonio per il delitto di furto di un'autovettura aggravato dalla violenza sulle cose, commesso in San Salvo il 26 luglio 2017, limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza in diritto nonché la completezza e la congruenza della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a corredo del diniego di esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, è affetto da conclamata genericità, poiché, sia dalla sentenza d'appello (cfr. pag.

4) che dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 3), emerge come sia la portiera lato conducente dell'autovettura rubata, che la scatola dello sterzo, in essa istallato, fossero state forzate mediante l'utilizzo di un cacciavite di grosse dimensioni, poi trovato a bordo del veicolo stesso; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President