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Ordinanza — n. 32510/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded arguments regarding specific appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32510/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's rejection of the appeal was based on generic and unfounded criticisms of the specific reasons for the first-instance conviction. The court rejected this claim, noting that the appellant merely repeated the same arguments without providing a critical comparison to the appellate court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 c.p.p.; A cassation appeal based on generic and unfounded arguments regarding the specificity of appeal reasons is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal reasons unfounded arguments specificity of grounds procedural costs fine revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MCHIGA JILLALI nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Mchiga Jillali avverso la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di questi per il delitto di cui agli artt. 624, 625 e 61 n. 7, cod. pen. (capo A); - che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt.581 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, e deducendo che i motivi di gravame, sia quelli in punto di responsabilità che quelli in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, erano stati articolati in maniera sufficientemente specifica; - che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che oppone ai rilievi di aspecificità dei motivi di appello spiegati nella sentenza impugnata argomenti ancora una volta assertivi e perciò privi di effettivo confronto critico con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata (segnatamente laddove la Corte territoriale ha stigmatizzato l'astrattezza dei motivi di gravame, ossia l'assenza di addentellati concreti alle ragioni della decisione appellata cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza di appello); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente