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Ordinanza — n. 32418/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of penalty issues via appellate plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32418/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence granted through an appellate plea agreement, arguing legal violations regarding the penalty determination. The court ruled that such agreements create preclusive effects, barring any subsequent cassation challenges to the agreed-upon penalty.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. The waiver of penalty issues via an appellate plea agreement renders subsequent cassation appeals regarding the sentence inadmissible, as the agreed measure cannot be unilaterally modified.

Parole chiave

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appellate plea agreement waiver of penalty preclusive effect cassation inadmissibility penalty determination delitto contro l'ambiente allegazioni di persecuzione contraddittorie responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Vincenzo Alifuoco chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 13 gennaio 2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIFUOCO VINCENZO nato a NAPOLI il 19/11/1984 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (9,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vincenzo Alifuoco chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 13 gennaio 2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reato di furto aggravato. Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (V.

Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022