Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for mere factual complaints and legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Najam Abderrahman inadmissible. The court rejected the first ground as mere factual complaints unsuitable for a legality review, noting that substantive issues were already properly addressed by the lower court. The second ground regarding an aggravating circumstance was dismissed as manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 625, n. 7 cod. pen.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or unsupported legal arguments regarding aggravating circumstances are inadmissible in legality proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJAM ABDERRAHMAN CUI 01L067U nato il 01/01/1971 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE. APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (fi • Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Naiman Abderrahman per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, in forma consumata, non trovando applicazione i principi enunciati per il diverso caso della grande distribuzione da Sez.
U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi