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Ordinanza — n. 32416/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of penalty issues via settlement agreement in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32416/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant sought to annul a second-instance judgment that reduced his sentence based on a settlement agreement. The court ruled that by accepting the settlement, the appellant waived the right to challenge the agreed-upon penalty in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The waiver of penalty issues through a settlement agreement in the second instance renders any subsequent cassation appeal regarding those specific matters inadmissible, as the procedural discretion granted to the parties creates preclusive effects on the entire litigation process.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of appeal second instance cassation inadmissibility penalty reduction procedural preclusion criminal procedure code esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Alessandro Tricorni chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Catania ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 12 ottobre 2020 del Tribunale in sede, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 599-bis cod. proc. pen
279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRICOMI ALESSANDRO nato a CATANIA il 26/08/1985 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alessandro Tricorni chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Catania ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 12 ottobre 2020 del Tribunale in sede, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di furto aggravato e resistenza. Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità ed all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. per).

2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (V.

Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P