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Sentenza — n. 32415/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; court annuls conviction due to statute of limitations expiring before remission of prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32415/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for the crime of insult, ruling that the offense was extinguished by the statute of limitations. The defense argued that the limitation period expired on June 14, 2021, prior to the formal submission of the remission of prosecution. The court agreed, applying the principle that an earlier extinguishing cause prevails over a later one, thereby invalidating the criminal penalty.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; When multiple causes of extinction of a crime coexist, the one occurring first prevails, extinguishing the offense if the limitation period elapsed before the remission of prosecution was formally submitted.

Parole chiave

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statute of limitations extinction of crime remission of prosecution criminal appeal insult offense allegazioni di persecuzione contraddittorie testimonianze contraddittorie verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
art. 582 cod. pen
Nicola Longo chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Vicenza ha confermato la sentenza del Giudice di pace in sede, con la quale il medesimo è stata condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 582 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15109 del 18/02/2020, Croce
Invero, il decorso del termine di prescrizione prima della remissione della querela determina l'estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza (Sez. 5, n. 15109 del 18/02/2020, Croce, Rv.
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Testo completo

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da LONGO NICOLA, nato il 13.11.1967 avverso la sentenza del 05/05/2021 emessa dal Tribunale di Vicenza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudiro

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nicola Longo chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Vicenza ha confermato la sentenza del Giudice di pace in sede, con la quale il medesimo è stata condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., consumato il 14 dicembre 2013, producendo atto di remissione di querela con contestuale accettazione in data 21 luglio 2021.

2. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata il 14 giugno 2021 e, pertanto, in epoca antecedente alla formalizzazione dell'atto abdicativo. Invero, il decorso del termine di prescrizione prima della remissione della querela determina l'estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza (Sez. 5, n. 15109 del 18/02/2020, Croce, Rv. 279079). Siffatta statuizione può essere emessa in questa sede, tenuto conto della rinuncia alle statuizioni civili, implicitamente resa mediante l'atto abdicativo predetto.

3. Deve essere, pertanto, emessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata il 14 giugno 2021, in assenza di sospensioni, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres