Italian Court dismisses appeals as inadmissible for being mere complaints lacking legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Alfonso and Davide Leone inadmissible. The appellants challenged the lower court's finding of liability for threats and the imposed sanction, arguing insufficient motivation. The court rejected these claims because they consisted only of factual complaints and generic criticisms without demonstrating specific legal irrationality or addressing the decisive elements considered by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist merely of complaints on facts or generic criticisms without highlighting specific grounds of unreasonableness or addressing the decisive elements relevant to the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONE ALFONSO nato a SALERNO il 12/05/1954 LEONE DAVIDE nato a LUGO il 31/07/1987 avverso la sentenza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ca Ritenuto che il primo motivo del ricorso congiunto, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Alfonso Leone e Davide Leone per il reato di minaccia in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);
Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio è, del pari, generico, in quanto si limita alla formulazione di una mera critica, senza evidenziare profili di irragionevolezza, e senza considerare come, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside