Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere complaints and generic criticism of sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Medaino's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for aggravated theft of electricity and the specific sentencing, arguing against the factual basis and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments as mere complaints lacking legal merit and generic criticisms without demonstrating unreasonableness, noting that the first-instance judge adequately addressed the relevant facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. b c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. c c.p.p.: Appeals based solely on mere complaints regarding facts or generic criticisms of sentencing without demonstrating unreasonableness are inadmissible in the court of cassation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDAINO GIOVANNI nato a FOGGIA il 18/09/1988 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nella parte in Clii che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giovanni Medaino per il reato di furto aggravato di energia elettrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);
Ritenuto che il punto che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio è, del pari, generico, in quanto si limita alla formulazione di una mera critica, senza evidenziare profili di irragionevolezza, e senza considerare come, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente