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Sentenza — n. 32410/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal dismissal due to lack of signature authentication and prescribes the fraud bankruptcy crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's decision dismissing the appeal filed by Mauro Nardelli and Maria Pina Sollazzo. The appellants argued the appeal was formally inadmissible because it was deposited by an agent without a notarized signature, while the court held Article 582 of the Code of Criminal Procedure does not require such authentication. Furthermore, the court found the crimes of fraudulent bankruptcy were extinguished by prescription, calculating the limitation period based on applicable laws prior to 2005 and resulting in a deadline of December 24, 2014.

Regesto Legislator

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Art. 582 c.p.p.; Artt. 157, 161 c.p.: When a private party's appeal is filed by an agent, authentication of the signature is not required under Art. 582 c.p.p.; crimes are extinguished by prescription when the limitation period expires before the first-instance judgment.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy prescription of crimes appeal formalities agent filing notarized signature Cassation annulment limitation period motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 582 c.p.p.
246905), nella sua più autorevole composizione, che, qualora l'atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in cancelleria da un incaricato, non occorre l'autentica della sua sottoscrizione, poichè l'art. 582 cod.
Art. 157 c.p.
Art. 161 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala
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Testo completo

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da NARDELLI MAURO, nato a ROMA il 22.09.1957 SOLLAZZO MARIA PINA, nata a MARCIANA MARINA il 10/04/1958 avverso la sentenza del 19/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di POTENZA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Mauro Nardelli e Maria Pina Sollazzo chiedono, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dai medesimi proposto avverso la sentenza del Tribunale in sede, con la quale gli stessi sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta in relazione a OROP s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del 25 giugno 1999.

2. I ricorsi sono fondati Questa Corte ha affermato (Sez. U, n. :20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246905), nella sua più autorevole composizione, che, qualora l'atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in cancelleria da un incaricato, non occorre l'autentica della sua sottoscrizione, poichè l'art. 582 cod. proc. peri., che le attribuisce la facoltà di avvalersi per la presentazione del relativo atto di un incaricato, non richiede siffatta formalità. Ne consegue che l'atto d'appello, sottoscritto dagli imputati e depositato dal Nardelli, non è - come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale - formalmente inammissibile.

3. La fondatezza delle deduzioni difensive impone il rilievo della prescrizione del reato per cui si procede, maturata - tenuto conto della disciplina applicabile ratione temporis - già antecedentemente alla deliberazione della sentenza di primo grado. Al caso in esame si applica, difatti, il disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. nella formulazione anteriore alla I. n.251/2005 e, in assenza delle condizioni per l'applicazione del regime transitorio, il termine ordinario di estinzione del reato è - all'esito della concessione agli imputati delle attenuanti generic:he prevalenti sulle contestate aggravanti e della flessione della cornice edittale di Clli all'art. 216 I. fall. in misura inferiore nel massimo ad anni dieci di reclusione - pari ad anni dieci, sui quali va operato l'aumento nella misura della metà, con conseguente individuazione del termine estintivo nella data del 24 dicembre 2014.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, l'il maggio 2022 Il Consigliere estensore