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Ordinanza — n. 32409/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds and lack of specificity regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32409/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected as it was raised for the first time in this stage, violating the rule against new arguments. The second ground was deemed too general because it did not specifically address the court's findings on recidivism or the statutory prohibition.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 69, comma 4, cod. pen. Arguments not raised in lower courts are inadmissible in cassation; specific grounds must directly confront the contested facts.

Parole chiave

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new arguments cassation inadmissible appeal recidivism prohibition specificity requirement procedural costs recidiva nell'infrazione procedura di ricusazione motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, è aspecifico, in quanto non si confronta con la ritenuta recidiva reiterata, e con il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURIO DOMENICO nato a BARI il 13/12/1991 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo, assorbente, motivo di ricorso proposto nell'interesse di Domenico Mercurio, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di esclusione della contestata recidiva, non è consentite dalla legge in sede di legittimità, perché proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è, pertanto, inedito ex art. 606, comma 3, cod. proc.pen.;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, è aspecifico, in quanto non si confronta con la ritenuta recidiva reiterata, e con il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen, richiamato dalla Corte d'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuak e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, I'll maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente