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Ordinanza — n. 32407/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints and specific regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32407/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Vincenzo Marinelli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground was merely a factual complaint unsuitable for the court of last instance, while the second ground was specific because it failed to address the contested recidivism and the statutory recidivism ban. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the criminal conviction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must raise specific legal issues; mere factual complaints or arguments not properly directed at contested facts are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Supreme Court inadmissible appeal factual complaints recidivism ban court of last instance usurpazione d'identità identificazione forense obbligo d'identificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma quarto, cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, è aspecifico, in quanto non si confronta con la ritenuta e non contestata recidiva reiterata, e con il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI VINCENZO nato a CORATO il 18/02/1976 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Vincenzo Marinelli per il reato di tentato furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sull'identificazione dell'imputato);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, è aspecifico, in quanto non si confronta con la ritenuta e non contestata recidiva reiterata, e con il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen, richiamato dalla Corte d'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente