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Ordinanza — n. 32406/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing mere factual complaints rather than legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32406/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the first ground of complaint consisted solely of factual grievances rather than legal arguments. The appellant challenged the lower court's finding of liability for theft by snatching, but the court noted these were mere expressions of dissatisfaction already properly addressed by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must raise legal issues, not mere factual complaints or re-litigation of facts already decided by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Supreme Court admissibility of appeal factual complaints theft by snatching procedural costs frode nel pignoramento identificazione forense usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIGNANO ALESSIO nato a TARANTO il 13/03/1.995 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Alessio Polignano per il reato di furto con strappo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sull'identificazione dell'imputato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente