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Ordinanza — n. 32405/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new aggravating circumstances not raised in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32405/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Assen Bartali, challenged the lower court's finding of aggravating circumstances under specific penal code articles. The court ruled that these new grounds were not proposed in the original appeal and thus could not be raised in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The court must declare an appeal inadmissible if the grounds raised are new and were not included in the appeal, as cassation proceedings can only review the legality of the appealed judgment based on existing grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new grounds not raised aggravating circumstances penal code procedural exhaustion appeal court costs and fine risarcimento alle vittime di reati assicurazione contro il furto azione penale privata

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTALI ASSEN nato a SILISTRA( BULGARIA) il 25/12/1990 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; • Ritenuto che entrambi i motivi proposti nell'interesse di Assen Bartali, che contestano la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. 5 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non proposte con l'appello e, quindi, inedite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente