Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of argumentation on statutory mitigation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Elia Tonino inadmissible and ordered him to pay court costs. Tonino argued that the lower court failed to grant a statutory mitigation under Article 62(4) of the Penal Code regarding aggravated theft, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the established judicial orientation requiring a comprehensive evaluation of harm and the absence of explicit, reasoned arguments against the lower court's factual and legal findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the critical grounds regarding the application of statutory mitigation are not explicitly stated and argued, as the court must rely on the consolidated orientation of case law regarding the overall assessment of harm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA TONINO nato a POLLA il 06/02/1991 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione a Tonino Elia dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in riferimento al reato di furto aggravato, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402),, che richiama la valutazione complessiva del pregiudizio, puntualmente svolta dalla Corte di merito;
Rilevato, pertanto, che non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. ft411. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 111 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente