Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated assault due to generic grievances lacking critical legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was deemed too generic to meet legal requirements. The appellant, Roberto Doria, challenged the first-instance declaration of liability for aggravated assault but failed to articulate specific critical points regarding the factual or legal reasoning. Consequently, the court ruled that without explicit and argued criticisms of the lower court's grounds, the appeal could not proceed to substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds of complaint are merely generic assertions without specific critical arguments addressing the factual or legal reasons of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORIA ROBERTO nato a POTENZA il 23/05/1987 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la decisione di primo grado, che ha affermato la responsabilità di Roberto Doria per il reato di lesioni aggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche, che si limitano ad asserire la specificità dell'atto di gravame, senza enunciarne la portata critica;
Rilevato, pertanto, che non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente