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Sentenza — n. 32400/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32400/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32400/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pietro Balena chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale il medesimo è stata condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., consumato il 20 agosto 2013.

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen; Sentenza — n. 32400/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 483 cod. pen., consumato il 20 agosto 2013.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale esecuzione della pena adeguamento della pena pene condizionali inesigibile malgrado lesioni salute età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
Pietro Balena chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale il medesimo è stata condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 483 cod.
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Testo completo

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da BALENA PIETRO, nato a BARI il 28.10.1927 avverso la sentenza del 28/01/2021 emessa dalla Corte d'appello di BARI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Pietro Balena chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale il medesimo è stata condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., consumato il 20 agosto 2013.

2. Il rilievo della non manifesta infondatezza dei motivi impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2.1. Con l'impugnazione di merito, invero, l'imputato aveva contestato la falsità delle bollette doganali, deducendo un errore percettivo relativo all'abbinamento delle relative fatture. Nel riportarsi per reationem alla motivazione della sentenza di primo grado, il Tribunale non ha specificamente confutato le obiezioni difensive, contestualizzando la condotta oggetto di contestazione; sicchè, se è vero che il ricorrente non ha introdotto specifici elementi di dubbio, ex se idonei a disarticolare la motivazione resa in primo grado, nondimeno le censure proposte con il ricorso di legittimità s'appalesano - a fronte di un impianto argomentativo solo apparente esplicato nella sentenza impugnata - infondate. 2.2.

Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, maturata il 20 febbraio 2021, in assenza di sospensioni, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen, dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre