Italian Court dismisses appeal on sentencing comparison as discretionary merit issue lacking arbitrariness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vardanyan Zhak inadmissible regarding the sentencing comparison between mitigating and aggravating circumstances. The appellant argued that generic mitigating factors should prevail over an aggravating circumstance, but the court found this argument manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that such comparative evaluations are discretionary acts of the trial court that fall outside the scope of appellate review unless they involve pure arbitrariness or illogical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The appellate court lacks jurisdiction to review the discretionary judgment comparing mitigating and aggravating circumstances unless the decision is based on pure arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARDANYAN ZHAK nato il 17/01/1991 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione a Vardanyan Zhak delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. prevalenti sull'aggravante, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente