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Ordinanza — n. 32397/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32397/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32397/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONNA SANTE nato a CANOSA DI PUGLIA il 03/06/1990 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Sante Sansonna per il reato di cui all'art. 477 pen., è privo di specificità perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32397/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 477 pen., è privo di specificità perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

Parole chiave

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diritto a un difensore mancata comparizione all'udienza garanzia di un equo processo america del Sud decisione incidentale impugnabile legittimazione a ricorrere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONNA SANTE nato a CANOSA DI PUGLIA il 03/06/1990 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Sante Sansonna per il reato di cui all'art. 477 pen., è privo di specificità perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci