Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and infounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the lower court's finding of aggravated theft liability and the denial of statutory mitigation under Article 62(4) of the Penal Code. The court rejected these claims because the first ground constituted mere factual complaints unsuitable for a legality review, while the second and third grounds were deemed manifestly unfounded based on established case law requiring only a reference to relevant elements for generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62 n.4 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation based on mere factual complaints or manifestly unfounded legal arguments regarding the denial of statutory mitigation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC LJUBO nato a FAENZA il 18/06/1992 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Ljubo Halilovic per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi