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Sentenza — n. 32394/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32394/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32394/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Michele Enrico Spagna e Paolo Badile chiedono, per mezzo del comune difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Brescia ha, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridotto la pena irrogata agli imputati in relazione al reato di bancarotta semplice documentale, così qualificato in primo grado il fatto ai medesimi ascritto in relazione a Alighieri s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del 7 aprile 2010.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32394/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il rilievo della illegalità della pena accessoria irrogata agli imputati impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2.1. Con la sentenza impugnata, invero, la Corte d'appello ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui alll'art. 217 I. fall. limitatamente alla pena principale, confermando, invece, le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre, in violazione del limite edittale previsto in anni due.

Parole chiave

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responsabilità disciplinare azione di responsabilità risarcimento per errore giudiziario corresponsabilità della vittima verdetto di colpevolezza scemata imputabilità
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Testo completo

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da SPAGNA MICHELE ENRICO, nato a Monza il 07.12.1967 BADILE PAOLO, nato a Milano il 27/06/1973 avverso la sentenza del 02/12/2016 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Michele Enrico Spagna e Paolo Badile chiedono, per mezzo del comune difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Brescia ha, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridotto la pena irrogata agli imputati in relazione al reato di bancarotta semplice documentale, così qualificato in primo grado il fatto ai medesimi ascritto in relazione a Alighieri s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del 7 aprile 2010.

2. Il rilievo della illegalità della pena accessoria irrogata agli imputati impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2.1. Con la sentenza impugnata, invero, la Corte d'appello ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui alll'art. 217 I. fall. limitatamente alla pena principale, confermando, invece, le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre, in violazione del limite edittale previsto in anni due.

Il rilievo d'ufficio dell'illegalità della pena accessoria comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al pertinente "capo" di imputazione, consentendo l'utile decorso del termine di prescrizione del reato (V. Sez. U., 31/03/2022, Miraglia, informazione provvisoria; Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 276995). 2.2. Deve essere rilevata, pertanto, l'estinzione del reato per prescrizione, essendo decorso il 7 ottobre 2017 il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata in imputazione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1111 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr