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Ordinanza — n. 32392/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and infounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32392/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding criminal liability and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first argument merely repeated previously dismissed points without new specificity, while the second lacked factual basis as the lower court adequately referenced relevant elements.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or is manifestly unfounded because the lower court's reasoning was sufficient and consistent with established jurisprudence.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded criminal liability mitigating circumstances procedural costs Corte di Cassazione documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHAL MOHAMED nato il 20/01/1982 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Mohamed Mouhal per i reati di cui agli artt. 482 e 495 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, sull'esclusione della grossolanità del falso sub a));

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuald e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente