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Ordinanza — n. 32387/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32387/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32387/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG MAMADOU MASSAMBA nato il 27/02/1971 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la determinazione della pena irrogata a Mamadou Niang Massarnba per il reato di minaccia grave, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, che esplicita i plurimi indicatori di gravità che hanno determinato l'entità della sanzione, in considerazione dell'abitualità dei fatti, reiterati con modalità ingravescenti);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32387/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, che esplicita i plurimi indicatori di gravità che hanno determinato l'entità della sanzione, in considerazione dell'abitualità dei fatti, reiterati con modalità ingravescenti);

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale riesame dell'entità pena maggiorazione dissuasiva motivazione inadeguata delle censure costituzionali gravità della pena revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG MAMADOU MASSAMBA nato il 27/02/1971 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la determinazione della pena irrogata a Mamadou Niang Massarnba per il reato di minaccia grave, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, che esplicita i plurimi indicatori di gravità che hanno determinato l'entità della sanzione, in considerazione dell'abitualità dei fatti, reiterati con modalità ingravescenti);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente