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Ordinanza — n. 32386/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32386/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32386/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIGIONEA ELENA nato il 06/10/1978 GIGIONEA PETRONELA nato il 09/05/1996 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c. E Ritenuto che l'unico motivo, comune ai ricorsi separatamente proposti nell'interesse di Elena Gigionea e Petronela Gigionea, con il quale si deduce il difetto di legittimazione del querelante, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv„ 275342); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. ti. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32386/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E Ritenuto che l'unico motivo, comune ai ricorsi separatamente proposti nell'interesse di Elena Gigionea e Petronela Gigionea, con il quale si deduce il difetto di legittimazione del querelante, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv„ 275342); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. ti. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIGIONEA ELENA nato il 06/10/1978 GIGIONEA PETRONELA nato il 09/05/1996 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c. E Ritenuto che l'unico motivo, comune ai ricorsi separatamente proposti nell'interesse di Elena Gigionea e Petronela Gigionea, con il quale si deduce il difetto di legittimazione del querelante, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv„ 275342); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. ti. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente