Ordinanza — n. 32385/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIANAS NICOLAS nato a CARBONIA il 04/01/1985 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la utilizzabilità dei fotogrammi posti a base della dichiarazione di responsabilità di Nicolas Olianas per il reato di furto aggravato in abitazione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32385/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIANAS NICOLAS nato a CARBONIA il 04/01/1985 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la utilizzabilità dei fotogrammi posti a base della dichiarazione di responsabilità di Nicolas Olianas per il reato di furto aggravato in abitazione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIANAS NICOLAS nato a CARBONIA il 04/01/1985 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la utilizzabilità dei fotogrammi posti a base della dichiarazione di responsabilità di Nicolas Olianas per il reato di furto aggravato in abitazione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.
Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla convergenza dei plurimi riconoscimenti); Considerato che il terzo motivo di ricorso„ che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare l'entità della sanzione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consig