Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32384/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of explicit critical arguments in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32384/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Sara Massimilla inadmissible and ordered her to pay procedural costs. Massimilla challenged the lower court's finding of aggravated theft liability, but the court noted her arguments were not explicitly stated or reasoned. Consequently, the appeal was rejected because the law requires specific critical points to be enumerated in a cassation petition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to explicitly state and argue the critical points regarding the facts or law of the decision under review.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility explicit arguments aggravated theft procedural requirements motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMILLA SARA nato a PERUGIA il 15/12/1995 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Sara Massimilla per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente