Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32383/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32383/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32383/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 18/01/1984 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c9 Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Antonio Mancino per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 , sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32383/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata disapplicazione della recidiva, è manifestamente infondato, in considerazione della specifica motivazione rassegnata sul punto, oltre che generico, nella misura in cui non si confronta con la quantità e specificità dei precedenti, ai quali il giudizio di pericolosità è stato esplicitamente correlato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle !spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena pentito sanzioni penali precedenti penali rilevanti procedura di revisione penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 18/01/1984 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c9 Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Antonio Mancino per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 , sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata disapplicazione della recidiva, è manifestamente infondato, in considerazione della specifica motivazione rassegnata sul punto, oltre che generico, nella misura in cui non si confronta con la quantità e specificità dei precedenti, ai quali il giudizio di pericolosità è stato esplicitamente correlato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle !spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere