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Ordinanza — n. 32382/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32382/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32382/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO NICOLINO nato a PESCARA il 24/12/1966 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Nicolino Di Benedetto per i reati di violazione di domicilio, lesioni e minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, sulla valutazione d'attendibilità della teste Di Rito e sugli ulteriori elementi di prova);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32382/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 28282:3), argomentativamente richiamato dalla Corte di merito in riferimento alla pretestuosità della condotta ed alla palese SP roporzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza allegazioni fattuali non credibili gravi addebiti penali denuncia mendace altri capi d'accusa principio accusatorio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO NICOLINO nato a PESCARA il 24/12/1966 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Nicolino Di Benedetto per i reati di violazione di domicilio, lesioni e minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, sulla valutazione d'attendibilità della teste Di Rito e sugli ulteriori elementi di prova);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 28282:3), argomentativamente richiamato dalla Corte di merito in riferimento alla pretestuosità della condotta ed alla palese SP roporzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co