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Ordinanza — n. 32381/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and new issues outside scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32381/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability for fraud and forgery, claiming insufficient motivation and new evidence regarding a false photocopy. The court rejected these arguments as they constituted mere factual complaints, were already addressed by the trial judge, or were introduced too late for the scope of a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists merely of complaints on facts or introduces new issues not raised before the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints new issues late introduction scope of cassation review procedural costs and fine sviamento della giustizia risarcimento per errore giudiziario falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMBUCCI FABIO nato a ROMA il 16/12/1962 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Fabio Sambucci per ì reati di falso e truffa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati, che esprimono l'autonoma valutazione delle censure difensive);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si introduce la rilevanza del falso in fotocopia, è proposto fuori dai casi previsti, in quanto la censura risulta prospettata per la prima volta con il ricorso di legittimità ed è, pertanto, inedita; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'attendibilità della persona offesa, è volto alla rivalutazione della relativa deposizione, senza la prospettazione di elementi di criticità, in ipotesi ignorati, ed è, pertanto, aspecifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. NII Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente