Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32380/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for mitigating circumstance as procedural assessment was already concretely established by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32380/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Bogdan Sinnon inadmissible regarding the denial of a specific mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code. The appellant argued for a concrete factual assessment, but the court noted that the lower court had already performed this assessment adequately. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded based on established case law requiring such concrete evaluation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 n. 4 cod. pen.; The appeal challenging the denial of a mitigating circumstance is inadmissible if the lower court has already conducted a concrete and justified assessment of the facts, rendering the claim manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
mitigating circumstance denial concrete factual assessment Article 62 Penal Code inadmissible appeal manifestly unfounded claim attenuazione della pena accertamento dell'ammontare del danno condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402), che postula un accertamento in concreto, nella specie puntualmente svolto ed adeguatamente giustificato;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMON BOGDAN nato a BAKU ( ROMANIA) il 03/02/1986 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bogdan Sinnon, che contesta il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402), che postula un accertamento in concreto, nella specie puntualmente svolto ed adeguatamente giustificato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente