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Ordinanza — n. 32378/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints without legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32378/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Severino Buschi against the Ancona Court of Appeal inadmissible. Buschi argued that the lower court's finding of liability for assault and threats was incorrect, but the Court rejected this as mere factual complaints. The Court ruled that such arguments were already adequately examined and dismissed by the trial judge, leaving no room for review on these grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or mere complaints without new legal arguments are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Factual Complaints Assault and Threats Legal Grounds Procedural Bar sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCHI SEVERINO nato a SERRA DE' CONTI il 18/02/1949 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (9‹- Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Severino Buschi per i reati di lesioni e minacce in danno di Paolo Giovagnoli, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-6, sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente