Ordinanza — n. 32377/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAURINO EGIDIO nato a TARANTO il 03/05/1977 SANSONE DONATELLA nato a TARANTO il 31/07/1981 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità civile di Egidio Taurino e Donatella Sansone per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è, altresì, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 7-9 sulla ritenuta responsabilità civile conseguente al contestato reato);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32377/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riduzione della provvisionale ed il rigetto della sospensione dell'esecutività della relativa statuizione, è del tutto aspecifico, limitandosi i ricorrenti a contestare l'importo - invece congruamente motivato in relazione alla somma dovuta alla persona offesa - e ad asserire l'impossibilità economica di provvedere al pagamento; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAURINO EGIDIO nato a TARANTO il 03/05/1977 SANSONE DONATELLA nato a TARANTO il 31/07/1981 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità civile di Egidio Taurino e Donatella Sansone per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è, altresì, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 7-9 sulla ritenuta responsabilità civile conseguente al contestato reato);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riduzione della provvisionale ed il rigetto della sospensione dell'esecutività della relativa statuizione, è del tutto aspecifico, limitandosi i ricorrenti a contestare l'importo - invece congruamente motivato in relazione alla somma dovuta alla persona offesa - e ad asserire l'impossibilità economica di provvedere al pagamento; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. NII. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigl