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Ordinanza — n. 32376/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32376/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32376/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDRETTI NICOLA nato a BOLOGNA il 20/06/1970 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Nicola Pedretti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, con particolare riferimento alla mancata dimostrazione della consegna delle scritture al nuovo amministratore ed al dolo specifico);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32376/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2, con particolare riferimento alla mancata dimostrazione della consegna delle scritture al nuovo amministratore ed al dolo specifico);

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie omissione della contabilità produzione di documenti finanziari falsità in documenti di servizio lotta contro la frode
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDRETTI NICOLA nato a BOLOGNA il 20/06/1970 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Nicola Pedretti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, con particolare riferimento alla mancata dimostrazione della consegna delle scritture al nuovo amministratore ed al dolo specifico);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle !spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente